Ricevuta fiscale abolita dal 2020

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Come noto, i commercianti al minuto ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633 non sono tenuti a emettere fattura a meno che la stessa sia richiesta dal cliente; infatti, tali soggetti certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale (art. 1 del D.P.R. 696 del 1996).

Per questi soggetti si avvicinano delle novità: dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, è stabilito l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

Per coloro il cui volume d’affari è pari o inferiore a 400.000 euro, invece, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.

In base a quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate al Telefisco 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo suddetto, il commerciante al minuto che non sia espressamente esonerato dall’obbligo di certificare i corrispettivi, a partire dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 (a seconda del volume d’affari generato) sarà tenuto ad inviare telematicamente i dati dei corrispettivi, fatta salva l’emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Quindi, considerando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è pienamente operativo l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate conclude che non saranno possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica stessa.

Si tenga conto comunque che il decreto che disciplina la ricevuta fiscale (DM 30 marzo 1992) non è stato abrogato; quindi, si ritiene che la risposta data dall’Agenzia delle Entrate si riferisca ad un caso specifico e non è generalizzabile alla platea dei soggetti coinvolti.

Ad esempio, la risposta non prende in considerazione i soggetti in regime di vantaggio ed i soggetti in regime forfettario. Queste due categorie di soggetti passivi, pur rientrando nel novero dei commercianti al minuto e trasmettendo telematicamente i corrispettivi giornalieri, potrebbero trovarsi nella situazione di emettere fattura analogica nei confronti del cliente che la richiedesse.

Si ricorda, inoltre, che risulteranno ancora possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica, se si pensa al “documento commerciale” di cui al DM 7 dicembre 2016, idoneo rappresentare ai fini commerciali le operazioni effettuate dai commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Detto documento è emesso mediante i “registratori telematici” (in formato cartaceo o elettronico) e, qualora integrato con la partita IVA o il codice fiscale dell’acquirente, assume efficacia anche fiscalmente, ad esempio per documentare gli oneri deducibili o gli oneri detraibili ai fini delle imposte dirette.

Per concludere, anche se di fatto la ricevuta fiscale sarà abolita dal 2020, non si può non dire che alcune categorie di commercianti al minuto, in ragione della tipologia di attività effettuata o della zona in cui la stessa è ubicata, potrebbero avere l’esonero dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi (art. 2, comma 6-ter del D.Lgs. n. 127 del 2015).

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