Agenzie viaggi: regime speciale anche per il B2B

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Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C-380/16 dell’8 febbraio 2018, offre lo spunto per riepilogare le regole di applicazione del regime speciale IVA per le agenzie viaggi nei rapporti con clienti privati consumatori (B2C), piuttosto che con clienti soggetti economici IVA (B2B).

In particolare, in base a quanto disposto dall’art. 74-ter D.P.R. 633/1972 e dal successivo D.M. attuativo 340/1999, il regime speciale si applica alla “organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi” ed anche alle “prestazioni di servizi turistici effettuate da altri soggetti qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”. Per questo motivo, qualora l’agenzia viaggi organizzi pacchetti turistici o servizi turistici singoli preacquisiti, si applica il regime speciale; mentre qualora l’agenzia viaggi fornisca servizi (preacquisiti) non turistici (si pensi ad esempio ad un viaggio di lavoro per una azienda cliente) comunemente si ritiene che non debba essere applicato il regime speciale.

Con la menzionata sentenza, relativa ad una causa riguardante la Germania, la Corte UE ha dichiarato che lo Stato tedesco è venuto meno agli obblighi previsti dalla Direttiva 2006/112/CE, agli articoli dal 306 al 310, per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi in regime d’impresa e non aver considerato i servizi turistici come una prestazione di servizi unica da assoggettare al regime speciale.

In realtà, già in passato la Corte UE si era espressa in merito, nelle cause riunite C-236/11, C-189/11, C-193/11, C-269/11, C-293/11, C-269/11, C-309/11 e C-450/11 del 26 settembre 2013, respingendo le censure della Commissione europea nei confronti di Italia, Spagna, Polonia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo, e ribadendo che il regime speciale si applica sulla base delle prestazioni svolte e non a seconda dei soggetti verso i quali queste vengono commercializzate.
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Nelle motivazioni delle sentenze si afferma che bisogna porre in risalto la natura della prestazione resa e non la qualifica del destinatario della stessa, e questo principio trova fondamento negli obiettivi delle disposizioni che regolano il regime speciale aventi lo scopo di semplificare le modalità di recupero (in detrazione o a rimborso) dell’imposta versata sui servizi acquistati nei vari Paesi, garantendo, al tempo stesso, che ciascun servizio sia tassato nel luogo in cui si realizza il consumo finale.

Nella recente sentenza relativa alla causa C-380/16, invece, la Germania veniva contro questi principi in quanto, come afferma la Corte UE, il regime speciale deve essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite ai consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad imprenditori soggetti ad imposta; mentre la Direttiva 2006/112/CE, agli articoli 73 e da 306 a 310, afferma che la base imponibile deve essere determinata separatamente per ogni viaggio, la Germania autorizzava il calcolo forfetario del margine per “categorie di prestazioni”.

Come ricordato poc’anzi, in Italia si ritiene comunemente che l’applicazione del regime speciale sia legato alla qualifica del cliente, privato viaggiatore o soggetto economico, applicando il regime speciale solo nella vendita finale al consumo.
Da tempo, però, gli operatori chiedono una revisione di tale sistema in quanto poco competitivo sul mercato, soprattutto nel momento in cui altri soggetti possono legittimamente operarvi applicando in maniera differente le norme IVA.

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