La novità della scheda carburante

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La Legge di Bilancio 2018 riforma notevolmente la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018. La finalità delle nuove norme è quella di contrastare la tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante.

Normativa

Dal 1° luglio 2018 – con i limiti di deducibilità proposti nell’art. 164 del TUIR – per poter dedurre i costi relativi alle spese di carburante sarà obbligatorio effettuare il pagamento tramite carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

La norma appena citata riguarda la deducibilità del costo, ma l’art. 19-bis1 ha subito analoghe modifiche per quanto riguarda la possibilità di poter detrarre tali spese. Infatti, sarà possibile detrarre l’IVA su tali spese soltanto in presenza del pagamento attraverso carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate o ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che anche in tal senso rimangono inalterate le percentuali di detrazione dell’IVA su tale tipologia di spesa.

L’effetto di tali nuove norme sarà quello di provocare l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette o l’indetraibilità ai fini dell’IVA delle spese per carburante sostenute in contanti. Quindi, l’elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale per l’acquisto di carburante è quello della tracciabilità dei mezzi di pagamento.
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Si segnala una piccola incongruenza tra la norma ai fini delle imposte dirette e quella ai fini dell’IVA. Infatti, ai fini dell’IVA è possibile pagare con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate o infine con altre forme di pagamento considerate tracciabili con apposito provvedimento dell’Agenzia; ai fini delle imposte dirette, invece, si riconosce l’esclusiva validità del pagamento effettuato mediante carta di credito, carta di debito o carte prepagate. Si ipotizza che tale diversità sia da attribuire ad una svista del legislatore, in quanto non sembra ragionevole la differenziazione sopra esposta. Probabilmente si dovrà effettuare un intervento normativo al riguardo per sanare tale differenza.

Utilizzo della scheda carburante

Le novità sopra esposte che saranno in vigore dal 1° luglio 2018 sono accompagnate anche dalla completa abolizione – sempre dalla stessa data – del regolamento (D.P.R. 444/97) relativo all’utilizzo della scheda carburante. Di conseguenza, a partire da tale data l’utilizzo della scheda carburante non sarà più possibile.

Obbligo della fattura elettronica

Si tenga presente che dal 1° luglio 2018 sono previste ulteriori modifiche in merito alla documentazione delle vendite di carburante:

  • l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i carburanti per autotrazione viene limitato ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  • tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione dovranno essere documentati tramite fattura elettronica (si veda a riguardo il nuovo art. 22, comma 3 del D.P.R. 633/72);
  • per le cessioni di benzina e di gasolio utilizzati come carburanti per motori è introdotto l’obbligo di certificazione tramite fattura elettronica, oppure di memorizzare elettronicamente e trasmettere giornalmente in via telematica i dati dei corrispettivi (si veda al riguardo il nuovo art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. n. 127 del 2015).

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