Novità per la formazione del revisore legale dei conti

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la propria Ragioneria Generale dello Stato, nel mese di ottobre è intervenuto di nuovo per meglio definire il programma 2017 di formazione obbligatoria dei revisori legali, accordando alla fine una proroga al 31 dicembre 2018 per l’assolvimento degli obblighi formativi dell’anno 2017.
In particolare con la Determina Prot. 183112 del Ragioniere Generale dello Stato dell’11 ottobre 2017 è stato previsto un aggiornamento del programma annuale relativo all’anno 2017 per la formazione professionale dei revisori legali. Rispetto alla precedente Determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o canditati all’iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall’iscrizione al registro della revisione legale. In particolare la Determina ha integrato le materie di contabilità generale (materie gruppo B) con una ventina di argomenti relativi alla contabilità pubblica, alla gestione e ai controlli negli enti locali, validi ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori degli enti locali per il 2018, come richiesto dal D.M. 15.02.2012, n. 23. Quindi, il programma 2017 di formazione per i revisori ora in vigore è quello allegato alla Determina dell’11 ottobre 2017, reperibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it. Inoltre, la Determina specifica che i corsi relativi alle materie dettagliate nel Programma aggiornato, anche se frequentati anteriormente all’emanazione della determina in esame, sono validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

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Il MEF ha successivamente precisato che, in quanto le materie di contabilità generale rientrano tra quelle del gruppo B, i crediti ottenuti con la partecipazione a corsi su tali materie assolveranno gli obblighi formativi per un massimo di 10 crediti, fermo restando che i restanti 10 crediti, come minimo, dovranno essere acquisiti frequentando corsi su materie del gruppo A.
La circolare n. 28 del Ragioniere Generale dello Stato ha quindi statuito che, in via eccezionale, possa essere consentito l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al 2017 entro certi margini di elasticità, e che pertanto saranno ritenuti utili ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge tutti i corsi e gli eventi formativi che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018. Questa decisione è stata indotta dalle difficoltà manifestate dagli enti formatori in relazione alla concentrazione degli eventi formativi nel solo ultimo trimestre dall’anno, e dal fatto che l’attuale limitazione dei corsi disponibili potrebbe comportare effetti potenzialmente distorsivi sulla scelta degli argomenti, privilegiando quelli oggetto dei corsi immediatamente disponibili. A tal fine si ricorda infatti che le disposizioni per la formazione del revisore legale dei conti prevedono che durante il triennio il revisore debba conseguire i crediti formativi partecipando a corsi o eventi su argomenti o temi “nuovi”, nel senso che non devono essere stati oggetto di corsi o eventi che il revisore ha già seguito nello stesso triennio formativo. Ciò significa che la partecipazione a uno stesso corso per più volte o a più corsi riguardanti il medesimo argomento permette al revisore di conseguire i crediti soltanto una volta.

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