Legge di Bilancio 2019: il nuovo regime forfetario

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La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha previsto l’applicazione del nuovo regime forfetario nella misura fissa del 15% (percentuale ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Dal 1° gennaio 2020, per chi percepisce ricavi o compensi oltre 65.000 euro e fino 100.000 euro, scatterà un’imposta sostitutiva pari al 20%.

Novità in sintesi

La Legge di Bilancio 2019 (che ha modificato l’art. 1, commi da 54 a 87, della Legge n. 190/2014) ha semplificato le modalità di accesso al regime forfetario prevedendo che possa essere utilizzato dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Conseguentemente tali soggetti, già dal 2019, potranno utilizzare questo regime semplificato che prevede l’applicazione dell’imposta fissa del 15% (percentuale ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività), sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, sempre che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, per un ammontare non superiore a 65.000 euro (in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).

Il superamento della soglia di 65.000 euro determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.

Soggetti esclusi

Non possono avvalersi dei regimi in esame (sia quello del 2019 che quello dal 2020):

  • i soggetti che utilizzano regimi speciali IVA, ovvero di determinazione forfetaria del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 comma 1 del D.L. n. 331/1993);
  • i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del T.U.I.R.), hanno il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova esclusione introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2019);
  • i soggetti che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (nuova esclusione introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2019).

Semplificazioni IVA

I soggetti che applicano il regime forfetario:

  • non sono tenuti ad emettere fattura elettronica e a conservare in via sostitutiva le fatture passive elettroniche;
  • non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti;
  • non liquidano l’IVA, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA.
  • non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. spesometro);
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
  • hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • devono certificare i corrispettivi;
  • sono tenuti a integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Leggi anche il post: Determinazione del reddito dei nuovi forfetari

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