L’abolizione delle schede carburanti

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A partire dal 1 luglio 2018 vengono abolite le schede carburanti e la possibilità di dedurre il costo dei carburanti pagati in contanti, introducendo per questa finalità l’obbligo di pagamento con carte di credito, carte di debito o carte prepagate, oltre all’emissione di fatture elettroniche da parte degli impianti di distribuzione.

Il comma 922 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) prevede che all’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sia inserito l’1-bis: “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
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Il successivo comma 923 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) prevede che all’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, venga aggiunto il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

In base a questa nuova disposizione, quindi, i soggetti titolari di partita IVA non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre l’IVA corrispondente, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Il precedente comma 917 prevede che queste novità siano in vigore dal 1 luglio 2018: da tale data, quindi, viene definito lo stop all’uso dei contanti per acquisto di carburanti e l’abolizione della scheda carburante che era regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 444/1997.

Infatti il comma 920 prevede che all’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia aggiunto il seguente periodo: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Queste disposizioni hanno il chiaro intento di limitare l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazione illegittimi di spese carburante o IVA sulle stesse non debitamente e ufficialmente documentate.

Queste previsioni normative si accompagnano al piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020 per contrastare l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti, nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanzia. Un piano finalizzato all’emersione di basi imponibili e imposte sottratte alla tassazione, utilizzando elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria o acquisite dagli ordinari poteri istruttori.

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