La valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante al 31/12/2018

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La valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante è disciplinata dall’art. 2426 del Codice Civile, comma 1 n.9 secondo cui “i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto (…), calcolato secondo i criteri previsti al Par.1, ossia con il costo ammortizzato ovvero al valore di realizzazione descrivibile dall’andamento del mercato, se minore”.

Il metodo generale per la valutazione dei titoli non immobilizzati iscritti nell’attivo nella voce C.III.6 è quello del costo specifico, che presuppone l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi. In alternativa, ai sensi dell’art. 2426, n. 10, è possibile utilizzare le metodologie della media ponderata, del LIFO o del FIFO.
A fine esercizio i titoli non immobilizzati devono essere valutati in base al minor valore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.

Il Codice Civile non fornisce indicazioni specifiche circa l’identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Questi aspetti sono affrontati nel principio contabile OIC 20 dedicato ai titoli di debito, per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.

Per quanto riguarda il mercato, è necessario stabilire il riferimento temporale che esprima l’andamento del mercato alla data di bilancio.

I riferimenti temporali da considerare possono essere:

  • la data di fine esercizio (o di quotazione più prossima);
  • la media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi, ma la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati.
Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell’andamento del mercato.
È piuttosto preferibile assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l’ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa.
In alcuni casi l’andamento dell’ultimo mese potrebbe non esprimere l’andamento del mercato: ad esempio, nel caso di un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione sarebbe meglio tenere conto di valori medi inferiori riferiti a un arco temporale inferiore.
La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va comunque operata tenendo conto delle finalità del bilancio.

Anche l’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione del titolo, ove le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell’esercizio siano espressive di un deterioramento della qualità creditizia dell’emittente: si potrebbe infatti ritenere che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell’esercizio e dunque se ne può tener conto nelle valutazioni di bilancio.
Negli altri casi le variazioni di valore di un titolo registrate successivamente alla chiusura dell’esercizio appartengono alla competenza economica del nuovo esercizio.

Se non esiste un mercato di riferimento, per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si devono utilizzare tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.
Nel caso di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell’esercizio, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell’esercizio, a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio.

La svalutazione dei titoli non immobilizzati al minor valore di realizzazione è imputata alla voce D19c) “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”, e deve essere effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l’intero comparto, a meno che la valutazione non colpisca una categoria omogenea di titoli applicati secondo le metodologie del costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).
Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo e la relativa rivalutazione è imputata a conto economico alla voce D18c) “rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

La Legge 17 dicembre 2018 n.136 di conversione del DL 119/218 (c.d. Decreto fiscale) prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali di mantenere nel bilancio 2018 i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. Nello specifico l’art.20-quarter stabilisce che “i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dell’ultimo bilancio regolarmente approvato”.
La disposizione ricalca quella introdotta dal DL 29/11/2008 n.85 conv. L. 28/01/2009 n.2 (c.d. Decreto anticrisi) per l’esercizio 2008 in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza che aveva interessato i mercati finanziari, successivamente prorogata fino all’esercizio 2012.
La disposizione riveste carattere transitorio, applicandosi con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi con riferimento all’esercizio 2018 per i soggetti con esercizio sociale che coincide con anno solare. La deroga potrà anche essere estesa con decreto del MEF agli esercizi successivi “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.

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