La NASpI e lo svolgimento di altre attività

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In ordine alla compatibilità e alla cumulabilità dell’indennità NASpI con il reddito derivante dal concomitante svolgimento di attività di impresa o lavoro autonomo, l’INPS ha fornito specifiche istruzioni applicative tramite la circolare n. 174/2017.

Borse di studio, stage, attività sportiva dilettantistica
Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In queste ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità.
Nei casi, invece, di soggetti titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro 8.000.
I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con la NASpI.
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Prestazioni di lavoro occasionali
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a euro 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale.

Liberi professionisti iscritti a specifiche casse
Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, ecc.) è ammessa la compatibilità tra l’indennità e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 4.800.

Attività in ambito societario

  • Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società: trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 8.000.
  • Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali:
    – Soci di società di persone
    Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e che sono iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o d’impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla predetta Gestione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 4.800.
    – Soci di società di capitali
    In presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.
    Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile – in assenza di svolgimento di attività lavorativa – la previsione del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.
    Per quanto attiene ai soci di società a responsabilità limitata si osserva che è iscrivibile alla Gestione artigiani o commercianti il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a euro 4.800.

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