La flat tax per lezioni private e ripetizioni

post-image
Condividi

L’art. 1, commi da 13 a 16 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018) ha introdotto una flat tax con l’aliquota del 15% sui compensi percepiti dai docenti per lezioni private e ripetizioni.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che percepiscono compensi per la tenuta di lezioni private e ripetizioni saranno assoggettabili ad un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che assorbirà anche le relative addizionali regionali e comunali.

Si tenga presente che, come accennato, l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene stabilita in un 15% ed è fatta salva la possibilità, per i contribuenti interessati, di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

Ai fini della concreta applicazione della norma, la Legge di Bilancio rimanda ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Destinatari della norma

La norma in oggetto interesserà esclusivamente i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado e sarà applicabile a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.

Si tenga quindi presente che rimarranno esclusi soggetti come per esempio studenti o laureati privi di occupazione stabile che per “arrotondare” effettuano ripetizioni.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali) dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF.

Adempimenti a carico dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165 del 2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), il dipendente pubblico deve richiedere specifica autorizzazione per lo svolgimento di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale.

In considerazione della specifica professionalità, l’autorizzazione sarà vagliata tenendo in considerazione della necessità di evitare casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

La disposizione si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Articoli correlati


TAG