IVA in edilizia: le diverse casistiche

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Dal 2010 è stata stabilita a regime l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzata su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (C.M. 7 aprile 2000, n. 71/E)

  • Singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo – ad esclusione della categoria A10 (uffici) – anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
  • interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l’agevolazione si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni. Il MEF ha precisato (C.M. 29 dicembre 1999, n. 247/E) che rientrano nell’agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che debba sussistere l’altra condizione richiesta dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408 (cd. Legge Tupini), vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra;
  • edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e individuati dalla C.M. 9 luglio 1999, n. 151/E;
  • edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della Legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanotrofi, ospizi, conventi, ecc. ma non scuole, caserme, ospedali, ecc. in quanto privi del carattere di stabile residenza);
  • pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell’art. 817 c.c., anche nel caso in cui gli interventi abbiano a oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo e nell’ulteriore ipotesi in cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa.

Attenzione: l’aliquota IVA ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di lusso, così come definite dal D.M. 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche.
Per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica è già prevista, a regime, l’aliquota del 10% (n. 127 duodecies della Tab. A, p. III, all. al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Prestazioni di servizi su fabbricati abitativi: aliquote IVA

Prestazione Aliquota IVA in caso di contratto di appalto Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto
Costruzione di abitazioni non di lusso ovvero di fabbricati cd. “Tupini” 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce per rivendere 4% nel caso esista il presupposto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce per rivendere
Costruzione di fabbricato rurale 4% 4%
Costruzione di altra abitazione 10% 10%
Costruzione di edifici di lusso 22% 22%
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 10% 10%
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 10% (tenendo presente le limitazioni nel caso in cui vi sia l’utilizzo di beni significativi) 22%
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 10% 10%

Tipologie di manutenzioni con aliquota IVA agevolata del 10%

Manutenzione ordinaria
Intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente; riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 31, lett. a, della legge 5 agosto 1978, n. 457). Rientrano in tale categoria di intervento, a puro titolo esemplificativo (cfr. MEF, C.M. 24 febbraio 1998, n. 57/E):

  • il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;
  • la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;
  • l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;
  • la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;
  • le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti.

Manutenzione straordinaria
Rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (art. 31, lett. b, della legge n. 457/1978). Si tratta di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.

Rientrano in questa categoria di intervento, a puro titolo esemplificativo (cfr. C.M. n. 57/E del 1998):

  • il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;
  • la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;
  • la sostituzione dei singoli macchinari;
  • il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;
  • il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;
  • la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;
  • l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso.

Attenzione: l’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti (C.M. 7 aprile 2000, n. 71/E). Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri ecc.) non rientrano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell’intervento di recupero.

Casi particolari

Fornitura di beni con posa in opera
Le cessioni di beni con posa in opera, sempre che la stessa sia effettuata dal medesimo soggetto che ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche se il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di manutenzione.

L’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti, cioè i beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio: porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.). L’agevolazione in tal caso spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Contratti di appalto e subappalto
L’aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa ai contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la prestazione avente a oggetto l’intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono escluse dall’aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l’appaltatore o il prestatore d’opera. Tali beni e servizi godranno dell’aliquota ridotta nella fase successiva di riaddebito al committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell’intervento di manutenzione agevolato (C.M. n. 71/E del 2000).

Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Attenzione: in tal caso l’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche all’acquisto dei beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuati dall’art. 3, lett. c) e d), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Manutenzione con impiego di beni significativi
Nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). La parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso.
I beni di importo significativo sono (D.M. 29 dicembre 1999):

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

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