Indeducibilità dei costi per carente descrizione in fattura

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L’Agenzia delle Entrate sempre più frequentemente contesta ai contribuenti la deducibilità fiscale dei costi documentati da fatture contenenti descrizioni generiche delle prestazioni indicate, giungendo in particolare a definire:

  • l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, per violazione del principio di inerenza di cui all’art. 109 TUIR;
  • l’indetraibilità dell’IVA.

In particolare l’art. 21 del DPR 633/1972 definisce quelle che devono essere le caratteristiche delle fatture, che rappresentano lo strumento mediante cui il soggetto passivo IVA adempie all’obbligo di documentare le operazioni effettuate e può esercitare il diritto di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo invece al soggetto che le riceve di poter esercitare il diritto alla detrazione.

Il contenuto della fattura prevede i seguenti elementi essenziali:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale (ovvero cognome e nome), residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale (ovvero cognome e nome), residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, oppure codice fiscale nel caso questo sia soggetto privato;
  • natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile IVA, compresi quelli relativi a beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile indicati in euro, con arrotondamento al centesimo di euro.

La corretta ed esaustiva rappresentazione dei suddetti elementi obbligatori, in particolare della natura, qualità e quantità dei beni e servizi, consentono di provare l’inerenza dei costi sostenuti.

Numerose sentenze (cfr. Cassazione sentenza 6650/2006, 16826/2007, 1465/2009, 3583/2009) stabiliscono che una spesa per definirsi inerente debba “riferirsi ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa” e “tra spesa e attività o beni da cui derivano ricavi sussista una relazione immediata e diretta, nel qual caso la spesa medesima costituisce senz’altro un costo interamente deducibile”.
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In particolare, l’onere della prova dell’inerenza è a totale carico del contribuente nel caso in cui, a seguito di verifica, venga contestata dall’Agenzia delle Entrate la deducibilità di un costo (cfr. Cassazione sentenze 26480/2010, 5374/2012, 9036/2013, 7701/2013).
Rimane invece a totale carico dell’Amministrazione finanziaria la prova della mancata inerenza nel caso di costo strettamente necessario per la produzione del reddito o comunque fisiologicamente riconducibile alla sfera imprenditoriale, come nel caso di acquisto di merci, materie prime o beni strumentali impiegati per la produzione (cfr. Cassazione sentenze 6548/2012, 4516/2013, 27198/2014).

Ai fini IVA, inoltre, una descrizione generica in fattura, violando quanto previsto dal suddetto art. 21 DPR 633/1972, comporta non solo l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti a carico del cessionario o committente, ma anche l’applicabilità dell’art. 9 D.Lgs. 471/1997 e cioè delle sanzioni amministrative da 1.000,00 a 8.000,00 euro a carico del cedente o prestatore.
Numerose sentenze forniscono alcune esemplificazioni pratiche:

  • Cassazione, sentenza 21980/2015: è legittima l’irrogazione delle sanzioni per l’irregolare compilazione delle fatture stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la frase “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite”;
  • Cassazione, sentenza 15177/2016: è indetraibile l’IVA riportata in fatture aventi generiche descrizioni quali “servizi di consulenza”, “servizi vari amministrativi”, “servizi di segreteria”, non potendo essere integrata la genericità delle fatture con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dal contribuente;
  • Corte di Giustizia UE, sentenza 15/9/2016, C-516/14: le fatture riportanti solamente l’indicazione “servizi giuridici” non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui alla Direttiva UE 2006/112;
  • Cassazione, sentenza 7878/2016: si ritengono indeducibili i costi riportati in una fattura avente una descrizione generica, riguardante “servizi di trasporto” e non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibili ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferisce la prestazione.

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