Il ravvedimento operoso parziale o frazionato

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La Legge n. 58/2019 di conversione del Decreto Crescita ha introdotto, nel D.Lgs. n. 472/1997, il nuovo art. 13-bis, prevedendo la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso parziale ovvero frazionato. La nuova disposizione normativa ha effetto retroattivo – in quanto norma di interpretazione autentica, che di fatto recepisce dei precedenti di prassi ministeriali (si veda RM n. 67/E del 23 giugno 2011) – e torna applicabile solamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindi rimangono escluse, ad esempio, le violazioni dei versamenti delle imposte locali, quali l’IMU e la TASI).

Nel dettaglio, la norma prevede che si considera perfezionato il ravvedimento operoso anche di una sola parte dell’imposta dovuta, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti frazionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente, ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento. La riduzione da applicare da parte di coloro che intendono avvalersi del ravvedimento parziale/frazionato deve essere individuata nel momento in cui si procede al perfezionamento della regolarizzazione, e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo.

Ravvedimento parziale/frazionato: casi pratici
1. Versamento parziale dell’importo omesso con relative sanzioni ridotte entro il termine previsto per il ravvedimento Il ravvedimento può considerarsi perfezionato solo limitatamente a quanto pagato. Sulla differenza scattano le sanzioni in misura piena
2. Versamento totale con rate costanti e correlate sanzioni ridotte entro il termine previsto per il ravvedimento Il ravvedimento è da considerarsi perfezionato
3. Versamento totale con rate variabili e correlate sanzioni ridotte entro il termine previsto per il ravvedimento Il ravvedimento è da considerarsi perfezionato
4. Controllo fiscale che interviene prima del pagamento frazionato dell’importo da ravvedere Il ravvedimento è da considerarsi parziale con le stesse conseguenze di cui al caso 1

Il citato nuovo art. 13-bis stabilisce inoltre che:

  • qualora l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo. La riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso;
  • nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:
    – ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni individuate dal ravvedimento operoso;
    – ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

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