Il nuovo modello RLI

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Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 è stato approvato il nuovo modello RLI, con le relative istruzioni, che attiene la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili”.

Il nuovo modello RLI recepisce le ultime novità normative e i più recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto inoltre delle esigenze manifestate dagli operatori.

Tra le novità spicca il fatto che è ora possibile optare per la cedolare secca, con l’aliquota del 21%, anche per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali di categoria catastale C/1 con superficie, escluse le pertinenze, fino a 600 metri quadrati e relative pertinenze, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Ambito oggettivo di applicazione Risulta possibile optare per la cedolare secca con riferimento ai contratti stipulati nell’anno 2019 per locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq; l’applicabilità della cedolare secca riguarda anche le relative pertinenze locate congiuntamente.

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che: “Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

Da quanto sopra ne consegue che la cedolare secca torna applicabile anche alle relative pertinenze, per meglio dire quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate con l’unità destinata ad uso commerciale.

Esempio
Si potrà applicare la cedolare secca con aliquota del 21% per il canone derivante dalla locazione di un negozio di 500 metri quadrati e di un magazzino pertinenziale di 420 metri quadrati.

Ambito soggettivo di applicazione Possono optare per la cedolare secca le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti dalla locazione di immobili commerciali (categoria C/1, con le relative limitazioni disposte dalla norma) non effettuata nell’esercizio dell’impresa di arti e professioni. E più precisamente:

  • la persona fisica soggetto passivo IRPEF che consegua reddito fondiario;
  • il proprietario;
  • il titolare del diritto reale di godimento (ad es. superficie, enfiteusi, usufrutto) delle unità immobiliari ad uso commerciale.

Non possono invece optare per la cedolare secca:

  • le società di persone;
  • i soggetti IRES;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.
Contratti di locazione stipulati dal 2019 Non risulta possibile optare per la cedolare secca in merito ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Salvo diversa auspicabile interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione non dovrebbe tornare applicabile con riferimento ai rinnovi contrattuali.

Si evidenzia che il nuovo modello sostituisce quello precedentemente approvato con il Provvedimento direttoriale del 15 giugno 2017, che comunque potrà continuare ad essere utilizzato fino al 19 maggio 2019 (va da sé che fino a tale data potranno essere utilizzati sia il “vecchio” che il “nuovo” modello RLI). Dal 20 maggio 2019 si dovrà utilizzare unicamente il nuovo modello approvato il 19 marzo 2019.

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