Fattura elettronica: le cose da ricordare

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La fattura elettronica è quel documento fiscale che sin dall’origine assume un formato elettronico. Vediamo brevemente una serie di elementi di base che vanno ricordati sull’argomento.

Cos’è la fattura elettronica

Si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l’autenticità dell’origine, l’integrità di contenuto e la leggibilità, per il quale vi è l’accettazione del destinatario.

Cosa si intende per autenticità dell’origine, integrità di contenuto e leggibilità?

  • Autenticità dell’origine: l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi.
  • Integrità del contenuto: il contenuto della fattura e in particolare i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 non possono essere alterati.
  • Leggibilità: la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo, conformemente a quanto previsto dalle Note esplicative della Direttiva 2010/45/UE.

Cosa si intende per fattura creata elettronicamente?

Si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l’autenticità dell’origine, l’integrità di contenuto e la leggibilità, ma per il quale a differenza della fattura elettronica non vi è l’accettazione del destinatario.

Va da sé che tale documento viene inviato al destinatario in formato cartaceo o via posta elettronica, ma in assenza di accettazione formale da parte del destinatario.

Obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:

  • tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B), da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
  • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura elettronica sarà resa disponibile ai consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e una copia elettronica o analogica sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.

Obbligo della fattura elettronica dal 1° luglio 2018

Già a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento:

  • alle cessioni di benzina o di gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori;
  • alle cessioni di carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile solo se gli acquisti saranno effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Alla luce di tali novità dal 1° luglio 2018 sarà abrogata la scheda carburante;
  • alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Profili sanzionatori

In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per cui sia previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica (in base alle scadenze indicate sopra), con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.

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