Fattura elettronica: la delega agli intermediari

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Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018 – Prot. n.117689/2018, ha stabilito le modalità, e approvato il modello, di conferimento della delega agli intermediari per i servizi di fatturazione elettronica.

Agli intermediari è riservata la possibilità di risultare delegati all’espletamento di tutta una serie di incombenze connesse al “sistema” di fatturazione elettronica. Il conferimento di delega potrà riguardare l’intera rosa di possibilità previste dalla norma, oppure essere limitata ad uno o più incarichi specifici.

Così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 la delega può essere conferita anche ad un soggetto diverso dagli intermediari abilitati di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (in via esemplificativa rientrano tra quelli abilitati: i soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; i CAF; gli altri incaricati – revisori contabili, avvocati, notai iscritti in apposito ruolo, ecc.).

Si evidenzia, comunque, che il Provvedimento del 13 giugno 2018 ha previsto delle limitazioni di delega con riferimento ai soggetti non abilitati.

NB: la delega all’utilizzo dei diversi servizi potrà essere conferita in via telematica, accedendo alle apposite funzioni che sono rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascun contribuente. Sempre accedendo a tale area riservata sarà inoltre possibile visualizzare lo stato delle deleghe e gestirle, intendendo con tale locuzione anche la possibilità di revoca in qualsiasi momento. Il conferimento e la revoca di una delega possono anche essere gestite in cartaceo, presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

All’atto del conferimento di delega al “Servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” ed al “Servizio di registrazione dell’indirizzo telematico” il contribuente potrà indicare espressamente la durata della delega conferita.

Qualora la durata della delega non venga specificata, varrà il termine massimo, che è stato fissato nel Provvedimento del 13 giugno 2018 nella misura di 4 anni.

Di seguito si riportano le tipologie di servizi, legati alla fattura elettronica, che possono essere delegati agli intermediari abilitati e non in base a quanto riportato nelle specifiche che accompagnano il modello di delega approvato dal Provvedimento direttoriale del 13 giugno 2018.

Tipologia di servizio che può essere delegato Tipologia di intermediario a cui è possibile conferire la delega Descrizione del servizio delegato
Cassetto fiscale delegato Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998) che sottoscrivono il regolamento, allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 luglio 2013. Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà consultare le informazioni di carattere fiscale relative al delegante quali:

  • anagrafica, con possibilità di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per soggetti deleganti titolari di partita IVA;
  • dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle Entrate;
  • versamenti effettuati;
  • atti registrati;
  • studi di settore;
  • rimborsi;
  • comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA;
  • crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione;
  • dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato;
  • informazioni sullo stato di iscrizione al VIES;
  • comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;
  • comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998). Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà:

  • ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio. I file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
  • consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
  • consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal Decreto Legislativo n. 127 del 2015, per conto del soggetto delegante;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Si evidenzia che, con il conferimento della delega ai servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, il delegato potrà avere accesso, qualora siano presenti o desumibili dalla fattura, a dati personali di dettaglio quali, ad esempio, quelli inerenti lo stato di salute, l’assistenza sanitaria, ecc.

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998). Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà:

  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
  • consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal Decreto Legislativo n. 127 del 2015 per conto del soggetto delegante;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla “Fatturazione elettronica”);
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Registrazione dell’indirizzo telematico Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998) Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà:

  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche Delegabile sia agli intermediari abilitati (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998) che non. Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

  • predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica;
  • gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate);
  • visualizzare lo stato dell’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla “consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”);
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR- Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Accreditamento e censimento dispositivi Delegabile sia agli intermediari abilitati (art. 3, c. 3, del D.P.R. n. 322/1998) che non. Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

  • accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • visualizzare il ruolo definito al punto precedente.

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