E-fattura per carburanti e subappalti PA: C.M. n. 8/E/2018

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L’Agenzia delle Entrate con la propria C.M. n. 8/E/2018 ha ricordato che i soggetti passivi IVA, dal 1° luglio 2018, saranno obbligati a emettere fattura elettronica in merito alle seguenti cessioni ovvero prestazioni.

Rimangono esclusi dall’emissione di fattura elettronica i soggetti che rientrano nel regime dei minimi (di cui al D.L. n. 98/2011), nonché quelli che rientrano nel regime forfetario (di cui alla L. n. 190/2014).

Cessioni di benzina o di gasolio destinate a essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione La C.M. n. 8/E/2018 ha chiarito che l’obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti passivi IVA scatta unicamente con riferimento alle cessioni di benzina e di gasolio destinate a essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione. Conseguentemente, dal 1° luglio 2018 saranno esluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. Quindi, l’obbligo di fattura elettronica non riguarderà anche le cessioni di GPL per autotrazione. Con riferimento agli acquisti di tali tipologie di carburante, la spesa potrà essere documentata “con le modalità finora in uso”, ad esempio con pagamento mediante moneta elettronica ovvero tramite scheda carburante.
Fattura elettronica per i subappalti nella PA La fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. La C.M. n. 8/E/2018 ha anticipato, in considerazione del fatto che vi sarà un successivo documento di prassi ministeriale che analizzerà compiutamente le specifiche problematiche del settore, che la fattura elettronica troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

In merito ai carburanti, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2018 vi sarà l’eliminazione della scheda carburante, ancorché la stessa potrà essere utilizzata con riferimento all’acquisto delle altre tipologie di carburante che non rientrano tra la benzina e il gasolio.

Si evidenzia, inoltre, che la C.M. n. 8/E/2018:

  • in tema di fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio, ha chiarito che la stessa dovrà riportare i dati fiscali obbligatori di cui agli artt. 21 ovvero 21-bis (fattura semplificata) del D.P.R. n. 633/1972. Si evidenzia che i citati articoli non prevedono l’obbligo di indicazione, come invece previsto per la scheda carburante, della targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.). Ne discende che tali informazioni, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono meramente facoltative. Inoltre, la C.M. n. 8/E/2018 ha precisato che se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti, si documenteranno gli acquisti di altri beni ovvero servizi (si pensi ad esempio alla riparazione auto ovvero all’acquisto di snack presso la stazione di rifornimento), la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico;
  • ha fatto presente che anche per le cessioni di carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenta la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. Tale modalità potrà essere utilizzata per gli acquisti di carburante presso i distributori automatici che non rilasciano nell’immediato fattura elettronica (punto 2 della C.M. n. 205/E del 1998).

Inoltre, le spese per gli acquisti di carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile solo se tali acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, ovvero secondo le modalità disciplinate il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018.

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Introduzione normativa e punto della situazione (Stefano Setti, dottore commercialista)

  • Obbligo di fatturazione elettronica: tappe del 1° luglio 2018 e del 1° gennaio 2019
  • Focus sulla fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori

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