E-fattura e imposta di bollo il 23 aprile 2019

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Così come stabilito dall’art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2018, che ha riformulato l’art. 6, 2° comma del Decreto del 17 giugno 2014:

  • il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il 20° giorno del primo mese successivo al trimestre. A tal fine, al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate renderà noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA, l’ammontare dell’imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI). L’indicazione dell’ammontare dell’imposta nell’area riservata non è da intendersi come un provvedimento di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo un dato utilizzabile dal contribuente ai fini dei propri riscontri;
  • il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire, in via alternativa:
    – mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
    – con addebito su conto corrente bancario o postale;
    – utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Con la RM n. 42/E del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Codice tributo Denominazione
“2521” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2522” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2523” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2524” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014”
“2525” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”
“2526” “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”

L’art. 2 del Decreto del 28 dicembre 2018 stabilisce che le nuove modalità di assolvimento dell’imposta si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Quindi, la prima scadenza di versamento è fissata al 23 aprile 2019 (considerato che il 20 cade di sabato e il 22 è Pasquetta).

Fattispecie Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale Applicazione o meno dell’imposta di bollo (nella misura di Euro 2,00) per importi superiori ad Euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo Artt. 2, 3, 4 e 5, DPR n. 633/1972 Soggette a imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale Artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/1972 Soggette a imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc.) Art. 15, DPR n. 633/1972 Soggette a imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, spese di rappresentanza, ecc. – Nota Agenzia Entrate 26/1/2001, n. 6/E
– Nota Ministero Finanze 7/12/1974, n. 432130
Sono soggette a imposta di bollo se presentate da:
– amministratori;
– prestatori attività lavorative a progetto;
– parasubordinati in genere;
– lavoratori autonomi
NB: sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, spese di rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti
Esportazioni di beni – Art. 8, lett. a) e b), DPR 633/1972
– Art. 15, co. 3, DPR n. 642/1972
– R.M. 6/6/1978, n. 290586
Sono esenti dall’imposta di bollo:
– le esportazioni dirette;
– le esportazioni indirette;
– le esportazioni triangolari
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento Art. 8 lett. c) DPR n. 633/1972 Sono soggette a imposta di bollo.
NB: sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempreché ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10/8/1978, n. 411861)
Cessioni intracomunitarie di beni Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 Sono esenti dall’imposta di bollo:
– le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, D.L. n. 331/1993;
– le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58, D.L. n. 331/1993
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione – Art. 8 bis, DPR n. 633/1972
– Nota Ministero Finanze 1/8/1973, n. 415755
– Nota Ministero Finanze 4/10/1984, n. 311654
– Circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233- 316/30819/8
Sono esenti dall’imposta di bollo
Servizi internazionali – Art. 9, DPR n. 633/1972
– Nota Ministero Finanze 6/6/1978, n. 290586
In linea generale sono soggetti a imposta di bollo.
NB: sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci
Copie conformi di fatture C.M. 1/08/1973, n. 415755 Medesimo trattamento riservato alla fattura originale, ne consegue che:
– se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
– se soggetta a imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.
NB: nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero Finanze: 1/2/1973, n. 415051 e 24/4/1973, n. 415195)
Note di credito (variazioni in diminuzione) Art. 26, DPR n. 633/1972 Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:
– senza indicazione dell’IVA;
– riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA
Note di debito (variazioni in aumento) Art. 26, DPR n. 633/1972 Costituiscono delle fatture integrative, conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo
Fatture miste R.M. 3/7/2001, n. 98 Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette a imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera Euro 77,47
Contribuenti nel regime dei minimi – C.M. 28/1/2008, n. 7
– R.M. 3/10/2008, n. 365
Applicazione dell’imposta di bollo
Reverse charge – C.M. 29/12/2006, n. 37
– Art. 17 DPR n. 633/1972
– Art. 46 DL n. 331/1993
Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” a IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).
NB: rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge c.d. “interno” previsti dall’art. 17, comma 6 del DPR n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, co. 7 e 8, DPR n. 633/1972)
Autofattura Art. 17, co. 2, DPR 633/1972 – Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette a IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
– Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali Artt. 71, DPR n. 633/1972 Esenti dall’imposta di bollo
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti L. 29/10/1961, n. 1216 Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni
Regimi speciali c.d. “base da base” – Art. 74-ter, DPR n. 633/1972
– D.L. 23/2/1995 n. 41
Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):
– il regime dei beni usati;
– il regime delle agenzie di viaggio (NB: sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE)
Regimi monofasici Artt. 2 e 74, DPR n. 633/1972 Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):
– la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
– le cessioni di prodotti editoriali (NB: a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74, DPR n. 633/1972, Note Ministero Finanze 11/4/1990, n. 390206 e 28/12/1994, n. 64/E);
– la cessione o ricariche di schede telefoniche;
– la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
– la cessione di valori bollati;
– la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali
Split payment Art. 17-ter DPR n. 633/1972 Non sono soggette ad imposta di bollo in quanto operazioni rilevanti ai fini IVA

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