Dichiarazione IVA 2019: le novità ai modelli

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Con Provvedimento del 15 gennaio 2019 (Prot. n. 10659/2019), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione IVA 2019, da utilizzare per l’anno di imposta 2018, con le relative istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
Inoltre, lo stesso Provvedimento ha approvato anche il modello di dichiarazione annuale IVA Base 2019, valevole per determinate tipologie di soggetti.
Le novità apportate ai modelli di dichiarazione IVA 2019 non sono numerose. Le modifiche riguardano i seguenti Quadri del modello.

Quadro VA
È stato aggiunto il rigo VA16, costituito da una casella che deve essere barrata dai soggetti passivi che hanno aderito, con effetto dal 1° gennaio 2019, a un “Gruppo IVA” (art. 70-bis del DPR n. 633/1972), al fine di comunicare che la dichiarazione IVA 2019 è l’ultima dichiarazione annuale presentata dal soggetto.

Quadro VX
Nel rigo VX2 è stato aggiunto il campo 2, riservato ai soggetti passivi che hanno aderito, con effetto dal 1° gennaio 2019, ad un “Gruppo IVA”. In questo campo occorre indicare la parte dell’eccedenza detraibile, indicata nel campo 1 dello stesso rigo, trasferita al “Gruppo IVA”.

Quadro VO
Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3, che deve essere barrata dalle persone fisiche che hanno optato per il triennio 2015-2017 per il regime di vantaggio e nel 2018 hanno revocato tale scelta e hanno aderito al regime forfetario.

Quadro VG (adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate)
Sono state inserite le caselle 6 e 7, che devono essere barrate dal soggetto controllante che è stabilito all’estero e non ha una posizione IVA in Italia.

Quadro VY (prospetto IVA 26/PR)
Sono state apportate innovazioni analoghe a quelle descritte sopra, con riguardo ai quadri VA e VX, allo scopo di acquisire le medesime informazioni nell’ambito della dichiarazione della società controllante.

Quadro VL
Con riferimento al rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, le istruzioni al modello precisano, quest’anno, che nel campo 3 deve essere compreso anche l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento degli esiti del controllo automatizzato, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche del 2018. In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Inoltre, in merito al rigo VL33, le istruzioni al modello precisano che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto “esclusivamente” dei versamenti effettuati. Pertanto, laddove la seguente “differenza”: [(rigo VL4, VL11, campo 1 e da rigo VL24 a VL31) – (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23)] dia un risultato “positivo”, nel rigo in esame va indicato l’importo ottenuto considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Qualora emerga un importo “negativo” il presente rigo non deve essere compilato.

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