Cessioni tax free shopping fuori dall’esterometro

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Le cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633 del 1972 sono escluse dall’obbligo di inclusione nell’esterometro dato che sono già incluse nel sistema OTELLO.

Questo è ciò che ha detto l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8 del 2019, che aggiunge un ulteriore tassello per la corretta identificazione delle operazioni che devono essere incluse nel c.d. esterometro (comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127 del 2015).

Si ricorda che le operazioni effettuate o ricevute con operatori soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica con conseguente inclusione delle stesse nel c.d. esterometro.

Per quanto riguarda la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633 del 1972 i privati consumatori domiciliati o residenti fuori dalla UE possono effettuare acquisti di beni in Italia senza il pagamento dell’IVA se le seguenti condizioni sono rispettate:

  • l’ammontare complessivo dell’operazione, comprensivo dell’IVA, deve essere superiore a 154,94 euro;
  • i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale o familiare;
  • gli stessi beni devono essere trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • la fattura emessa dal cedente deve essere restituita munita del c.d. “visto uscire” entro il quarto mese successivo.

Le operazioni suddette a partire dal 1° settembre 2018 devono essere documentate tramite fattura elettronica, e dal 1° dicembre 2018 la prova dell’uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale apposto con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0.

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 8 del 2019 ha precisato che l’invio dei dati delle fatture emesse ai sensi dell’art. 38-quater D.P.R. 633/1972 costituisce un unico adempimento sostitutivo di tutti gli altri previsti nelle disposizioni fiscali.

Questo significa che le operazioni in commento non devono essere incluse:

  • nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro, con riferimento a quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • nello spesometro, con riferimento alle operazioni effettuate nel corso del secondo semestre del 2018 nel periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo sistema OTELLO.

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