Distributori carburanti e trasmissione telematica corrispettivi

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In base al contenuto della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2018 sarà obbligatoria per i distributori di carburanti la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, saranno definite, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Con il medesimo provvedimento potranno essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Attenzione: al riguardo si evidenzia che il 22 marzo 2018 si è tenuto presso la Sala Europa dell’Agenzia delle Dogane un workshop per presentare le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 909.

Indicazioni emerse dal workshop del 22 marzo 2018
  • L’Agenzia delle Dogane e delle Entrate hanno definito un unico tracciato di interscambio per l’acquisizione giornaliera: dei corrispettivi (cessioni di carburante verso il consumatore finale presso gli impianti di distribuzione) e dei dati necessari per la “digitalizzazione” del registro di carico/scarico.
  • Il tracciato unico andrà trasmesso via Portale Unico Dogane (PUD) e getta le basi per semplificare e razionalizzare gli adempimenti in capo ai gestori dei distributori di carburante.
  • I vari step per l’approvazione del modello e delle modalità tecniche di compilazione e invio:
    – tracciato di compilazione ad oggi disponibile sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it;
    – predisposizione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico entro metà aprile 2018 e diramazione entro il 30 aprile 2018 (ad oggi non pubblicato);
    – messa a disposizione dell’ambiente di addestramento/validazione dell’Agenzia delle Dogane per i test di acquisizione del tracciato unico entro aprile 2018;
    – estensione in esercizio graduale: dal 1° luglio Ghost Station (GS), in quanto in grado di fornire automaticamente le informazioni necessarie ad alimentare il tracciato unico.

Attenzione: in base alle indicazioni emerse dal workshop in esame ne consegue che l’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi dal 1° luglio 2018 scatterà unicamente con riferimento ai distributori di self service c.d. ghost (sprovvisti di personale). Invece, per gli altri distributori si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che ne dispongano l’obbligo di trasmissione.

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